Statuto

Art. 70

In vigore dal 8 gen 1889
Sino a che non sia provveduto alla nomina di speciali professori per gli insegnamenti complementari tecnici, i professori dei corsi tecnici principali di Armonia, Canto, Violino e Viola, Violoncello, Pianoforte ed Organo saranno tenuti ad impartire anche l'insegnamento complementare obbligatorio, sia direttamente, sia per mezzo di alunnni maestrini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-70

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