Statuto

Art. 65

In vigore dal 8 gen 1889
Agli esami di licenza, nelle sessioni ad essi assegnate, possono presentarsi anche studenti estranei, avanzandone domanda in carta da bollo da centesimi 50 al governatore, e pagando le propine di cui è parola nell'. Quegli studenti estranei, che però concorrono alla licenza di Maestro compositore, daranno nella stessa sessione gli esami sulle materie principali, complementari tecniche e letterarie. E nel loro diploma, oltre quanto è prescritto dall', verrà, anche notato il nome delle scuole o degli insegnanti di cui il licenziato è stato allievo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-65

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