Statuto
Art. 65
In vigore dal 8 gen 1889
Agli esami di licenza, nelle sessioni ad essi assegnate, possono presentarsi anche studenti estranei, avanzandone domanda in carta da bollo da centesimi 50 al governatore, e pagando le propine di cui è parola nell'.
Quegli studenti estranei, che però concorrono alla licenza di Maestro compositore, daranno nella stessa sessione gli esami sulle materie principali, complementari tecniche e letterarie. E nel loro diploma, oltre quanto è prescritto dall', verrà, anche notato il nome delle scuole o degli insegnanti di cui il licenziato è stato allievo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-65