Statuto›Capo VIII
Art. 47
In vigore dal 11 set 1888
I giovani pensionati dovranno trasmettere, al termine di ciascun bimestre, al presidente un certificato autentico delle medie che hanno riportato nello studio.
Dove questo non sia possibile, dovranno somministrare le prove della loro diligenza e profitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-47