StatutoCapo VIII

Art. 49

In vigore dal 11 set 1888
Nonostante le facoltà concesse dai regolamenti, gli alunni universitarii dovranno: 1° Inscriversi in quei corsi delle rispettive facoltà, che saranno proposti dalle facoltà stesse a principio d'anno; 2° Sottoporsi agli esami nelle materie stesse al fine dell'anno scolastico, e superarli nei termini degl'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-49

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo