Statuto›Capo VIII
Art. 49
In vigore dal 11 set 1888
Nonostante le facoltà concesse dai regolamenti, gli alunni universitarii dovranno:
1° Inscriversi in quei corsi delle rispettive facoltà, che saranno proposti dalle facoltà stesse a principio d'anno;
2° Sottoporsi agli esami nelle materie stesse al fine dell'anno scolastico, e superarli nei termini degl'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-49