Statuto›Capo VIII
Art. 52
In vigore dal 11 set 1888
Al consiglio è riservata la facoltà di togliere, durante l'anno scolastico, il godimento delle pensioni, o di non concedere la conferma per l'anno successivo, quando gravi motivi lo impongono.
Nell'uno e nell'altro caso è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti all'adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-52