StatutoCapo VIII

Art. 50

In vigore dal 11 set 1888
Il giovane pensionato decadrà dalla concessione, appena abbia abbandonato lo studio della facoltà a cui si era dedicato. L'abbandono si presume, quando il giovane stesso abbia, senza legittima ragione abbandonato le lezioni per un periodo non interrotto di quindici giorni.
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