Statuto›Capo VIII
Art. 51
In vigore dal 11 set 1888
La giunta potrà, nel corso dell'anno scolastico sospendere il godimento delle pensioni ai giovani, che non adempiono agli obblighi ad essi imposti, o che abbiano commesse tali mancanze da meritare un provvedimento urgente.
La sospensione non può eccedere la durata di tre mesi.
Quando le mancanze reclamino più severe misure, la giunta convocherà il consiglio per le opportune provvidenze.
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