Statuto›Capo VIII
Art. 46
In vigore dal 11 set 1888
Le pensioni vengono ripartite e pagate posticipatamente mese per mese dell'anno scolastico.
Qualora i pensionati siano costretti per malattia ad abbandonare, durante l'anno scolastico, l'istituto, nel quale furono ammessi, non avranno diritto al godimento della pensione per i mesi passati senza attendere agli studii intrapresi.
Appartiene al consiglio il concedere allo studente di riassumere il corso interrotto, e conservare nell'anno successivo la pensione concessa per l'anno decorso.
Storico versioni
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