StatutoCapo VIII

Art. 46

In vigore dal 11 set 1888
Le pensioni vengono ripartite e pagate posticipatamente mese per mese dell'anno scolastico. Qualora i pensionati siano costretti per malattia ad abbandonare, durante l'anno scolastico, l'istituto, nel quale furono ammessi, non avranno diritto al godimento della pensione per i mesi passati senza attendere agli studii intrapresi. Appartiene al consiglio il concedere allo studente di riassumere il corso interrotto, e conservare nell'anno successivo la pensione concessa per l'anno decorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-46

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