StatutoCapo VII

Art. 42

In vigore dal 11 set 1888
Non hanno diritto alle pensioni dell'istituto: 1° Più persone della medesima famiglia contemporaneamente; 2° I giovani provvisti da altre sovvenzioni a titolo di studio, eccetto che essi dichiarino di rinunciarvi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-42

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