Statuto›Capo VII
Art. 42
In vigore dal 11 set 1888
Non hanno diritto alle pensioni dell'istituto:
1° Più persone della medesima famiglia contemporaneamente;
2° I giovani provvisti da altre sovvenzioni a titolo di studio, eccetto che essi dichiarino di rinunciarvi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-42