Statuto›Capo VII
Art. 38
In vigore dal 11 set 1888
Concessa la pensione per gli studii secondarii, non si acquista il diritto di conseguire la maggiore pensione agli studii universitari, se non sia vacante nel mandamento una simile pensione. L'alunno promosso alla università conserva però sino a nuova vacanza la pensione precedente.
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