Statuto›Capo VII
Art. 40
In vigore dal 11 set 1888
Nel conferimento delle pensioni saranno sempre preferiti coloro che saranno più innanzi nel corso degli studii secondarii od universitarii relativamente.
Questa regola sarà applicata anche nel conferimento temporaneo delle pensioni vacanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-40