Statuto›Capo VII
Art. 39
In vigore dal 11 set 1888
Le pensioni, vacanti in qualunque mandamento, saranno conferite ai concorrenti degli altri mandamenti.
La durata di questo conferimento però sarà temporanea e limitata al periodo di tempo in che dura la vacanza.
Le pensioni non s'intendono vacanti quando nel mandamento il numero complessivo dei concorrenti all'una e all'altra classe di pensioni non è inferiore a quello delle pensioni assegnate al mandamento stesso.
In tal caso si applicherà la disposizione del precedente art.34.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-39