Statuto›Capo VIII
Art. 44
In vigore dal 11 set 1888
Il pensionato decadrà dalla concessione, nè potrà più esservi ammesso, se, al finire dell'anno scolastico, non abbia superato la prova degli esami annuali.
La facoltà accordata dai regolamenti agli studenti universitarii di dare l'esame al fine del corso non è applicabile agli studenti sussidiati. Essi, al termine di ciascun anno, dovranno subire l'esame nelle materie per le quali sono iscritti, e superarlo.
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