Statuto›Capo VIII
Art. 45
In vigore dal 11 set 1888
Gli esami, salvo il caso di grave impedimento, dovranno sostenersi nella sessione estiva e negli istituti stessi, ove la istruzione venne impartita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-45