Statuto›Capo VII
Art. 37
In vigore dal 11 set 1888
Pel godimento delle pensioni gli studi liceali devono compiersi nel liceo di Roma o di Rieti; gli studi tecnici e di belle arti negli istituti di Roma; gli studii universitarii nell'università di Roma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-37