StatutoCapo VII

Art. 32

In vigore dal 11 set 1888
La dichiarazione, di cui all', per quanto concerne gli studii universitarii, può essere modificata nel periodo perentorio di due mesi a partire dall'apertura delle lezioni. Decorso questo termine, l'abbandono della facoltà già eletta per mutarla con altra, non può essere accordata che per deliberazione del consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-32

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