StatutoCapo VII

Art. 30

In vigore dal 11 set 1888
Le domande pel godimento delle pensioni saranno dirette al presidente. Esse dichiareranno la scienza o l'arte, a cui lo studente intende dedicarsi. Per gli studi universitarii le facoltà, a cui sono accordate le pensioni sono le seguenti: 1° Filosofia e lettere; 2° Fisico-Matematica tanto per la ingegneria ed architettura, quanto per le lauree speciali; 3° Giurisprudenza; 4° Medicina e chirurgia; 5° Chimica e farmacia. Sono egualmente ammessi al godimento delle pensioni gli studenti del liceo, dell'istituto tecnico e dell'istituto di belle arti.
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