Statuto›Capo VII
Art. 30
In vigore dal 11 set 1888
Le domande pel godimento delle pensioni saranno dirette al presidente. Esse dichiareranno la scienza o l'arte, a cui lo studente intende dedicarsi.
Per gli studi universitarii le facoltà, a cui sono accordate le pensioni sono le seguenti:
1° Filosofia e lettere;
2° Fisico-Matematica tanto per la ingegneria ed architettura, quanto per le lauree speciali;
3° Giurisprudenza;
4° Medicina e chirurgia;
5° Chimica e farmacia.
Sono egualmente ammessi al godimento delle pensioni gli studenti del liceo, dell'istituto tecnico e dell'istituto di belle arti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-30