StatutoCapo V

Art. 25

In vigore dal 11 set 1888
Spetta alla Giunta: a) Convocare straordinariamente il consiglio; b) Preparare il bilancio, e fare il conto morale, che deve essere presentato al consiglio unitamente al conto finanziario colla relazione dei sindacatori; c) Eseguire le deliberazioni del consiglio; d) Approvare le minute dei contratti, che non sono di competenza del consiglio; e) Procedere alla verifica di cui all'; f) Ammonire i giovani pensionati, e sospendere il godimento delle pensioni a seconda di quanto è disposto nell'; g) Prendere, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che sarebbero di competenza del consiglio, a cui dovrà riferire nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-25

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