Statuto›Capo III
Art. 20
In vigore dal 11 set 1888
Nella sessione ordinaria il consiglio:
1° Rivede il conto dell'esercizio precedente;
2° Approva il bilancio dell'esercizio successivo;
3° Procede alla nomina dei sindacatori del conto per l'anno futuro;
4° Prende cognizione di tutti gli atti compiuti dal presidente e dalla giunta nel corso dell'anno;
5° Rivede e verifica l'inventario dei beni spettanti all'istituto;
6° Rinnova i membri della giunta ed elegge il presidente, quando ne sia il caso;
7° Approva il progetto dei contratti, che abbiano una durata superiore al novennio;
8° Nomina, conferma, licenzia gli stipendiati e ne stabilisce gli onorarii;
9° Verifica la cauzione dell'esattore, di cui all', i depositi, dei quali, agli , e le assicurazioni di cui all';
10° Delibera sulla sospensione del godimento delle pensioni ordinata dalla giunta;
11° Delibera sulla domanda degli studenti, che chiedono la conferma o la concessione delle pensioni;
12° Dispone delle somme, che eventualmente sopravanzassero dall'attivo, per destinarsi, sia a sussidio per studii di perfezionamento o per altri non contemplati nel presente statuto, sia a titolo di premi d'incoraggiamento;
13° Prende in genere tutte le deliberazioni concernenti l'amministrazione e la direzione dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-20