StatutoCapo III

Art. 20

In vigore dal 11 set 1888
Nella sessione ordinaria il consiglio: 1° Rivede il conto dell'esercizio precedente; 2° Approva il bilancio dell'esercizio successivo; 3° Procede alla nomina dei sindacatori del conto per l'anno futuro; 4° Prende cognizione di tutti gli atti compiuti dal presidente e dalla giunta nel corso dell'anno; 5° Rivede e verifica l'inventario dei beni spettanti all'istituto; 6° Rinnova i membri della giunta ed elegge il presidente, quando ne sia il caso; 7° Approva il progetto dei contratti, che abbiano una durata superiore al novennio; 8° Nomina, conferma, licenzia gli stipendiati e ne stabilisce gli onorarii; 9° Verifica la cauzione dell'esattore, di cui all', i depositi, dei quali, agli , e le assicurazioni di cui all'; 10° Delibera sulla sospensione del godimento delle pensioni ordinata dalla giunta; 11° Delibera sulla domanda degli studenti, che chiedono la conferma o la concessione delle pensioni; 12° Dispone delle somme, che eventualmente sopravanzassero dall'attivo, per destinarsi, sia a sussidio per studii di perfezionamento o per altri non contemplati nel presente statuto, sia a titolo di premi d'incoraggiamento; 13° Prende in genere tutte le deliberazioni concernenti l'amministrazione e la direzione dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo