Statuto›Capo III
Art. 16
In vigore dal 11 set 1888
I membri del consiglio direttivo durano in ufficio cinque anni. Si rinnovano ogni anno per un quinto, e sono rieleggibili.
Dopo la prima elezione la cessazione dell'ufficio è determinata dalla sorte nei primi quattro anni, dall'anzianità nei successivi.
Il nome del presidente non è sottoposto alla sortizione.
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