StatutoCapo III

Art. 16

In vigore dal 11 set 1888
I membri del consiglio direttivo durano in ufficio cinque anni. Si rinnovano ogni anno per un quinto, e sono rieleggibili. Dopo la prima elezione la cessazione dell'ufficio è determinata dalla sorte nei primi quattro anni, dall'anzianità nei successivi. Il nome del presidente non è sottoposto alla sortizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-16

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