StatutoCapo III

Art. 18

In vigore dal 11 set 1888
L'ufficio di consigliere è gratuito. Solo i membri della giunta ed i sindacatori non residenti in Roma avranno diritto al rimborso delle spese di trasferta, e di quelle incontrate per la permanenza in Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo