Statuto›Capo III
Art. 17
In vigore dal 11 set 1888
La giunta si rinnova ogni anno per metà; nel primo anno la rinnovazione si fa per sorteggio, ed in seguito per anzianità.
I membri della giunta sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-17