StatutoCapo III

Art. 17

In vigore dal 11 set 1888
La giunta si rinnova ogni anno per metà; nel primo anno la rinnovazione si fa per sorteggio, ed in seguito per anzianità. I membri della giunta sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-17

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