StatutoCapo III

Art. 13

In vigore dal 11 set 1888
Le deliberazioni del consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di nomine, quando la maggioranza assoluta di voti non si ottenga al primo scrutinio, si procederà al ballottaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo