Statuto›Capo II
Art. 11
In vigore dal 11 set 1888
Le contestazioni sulle elezioni, tanto dei delegati, quanto dei membri del consiglio, sono deferite al giudizio del ministro della pubblica istruzione, il quale giudicherà, sentito il parere della deputazione di quella delle due provincie, nella cui giurisdizione è compreso il mandamento, ov'è avvenuta la elezione contestata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-11