StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 11 set 1888
Nella seconda metà di giugno il sindaco del capoluogo convoca i delegati dei comuni. Il più anziano dei delegati presiede all'adunanza, ed il più giovane assume l'ufficio di segretario. La elezione dei consiglieri si fa per schede a maggioranza assoluta di voti. Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria metà almeno dei delegati del distretto. In seconda convocazione qualunque numero è legale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-10

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