Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 11 set 1888
Nella seconda metà di giugno il sindaco del capoluogo convoca i delegati dei comuni.
Il più anziano dei delegati presiede all'adunanza, ed il più giovane assume l'ufficio di segretario.
La elezione dei consiglieri si fa per schede a maggioranza assoluta di voti.
Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria metà almeno dei delegati del distretto. In seconda convocazione qualunque numero è legale.
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