Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 11 set 1888
L'istituto stesso è amministrato da un consiglio direttivo di sedici membri, e da una giunta di cinque membri eletti dal seno del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-5