StatutoCapo I

Art. 3

In vigore dal 11 set 1888
Le pensioni di studio sono determinate nel numero di cinquantaquattro, ventisette delle quali destinate agli studenti universitari, e ventisette a quegli degli istituti secondari. Le pensioni suddette sono distribuite per mandamento nel modo stabilito dalla tabella A, annessa al presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-3

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