StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 11 set 1888
L'amministrazione dell'istituto eroga le rendite della fondazione in sussidii o pensioni da accordarsi ai giovani Sabini, i quali attendono agli studii universitari, a quelli del liceo, a quelli dell'istituto tecnico, e dello istituto di belle arti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-2

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