Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 11 set 1888
L'amministrazione dell'istituto eroga le rendite della fondazione in sussidii o pensioni da accordarsi ai giovani Sabini, i quali attendono agli studii universitari, a quelli del liceo, a quelli dell'istituto tecnico, e dello istituto di belle arti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-2