Statuto›Capo II
Art. 8
In vigore dal 11 set 1888
Ciascuno dei mandamenti nomina i consiglieri loro assegnati secondo la tabella B.
Quanto alla città di Rieti, i tre consiglieri sono nominati dal consiglio comunale.
Quanto a tutti gli altri mandamenti, la nomina è fatta dal collegio dei delegati di ciascun comune, il quale in adunanza consiliare di primavera nomina i propri delegati.
Il mandato conferito ai delegati ha la durata di due anni.
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