StatutoCapo II

Art. 8

In vigore dal 11 set 1888
Ciascuno dei mandamenti nomina i consiglieri loro assegnati secondo la tabella B. Quanto alla città di Rieti, i tre consiglieri sono nominati dal consiglio comunale. Quanto a tutti gli altri mandamenti, la nomina è fatta dal collegio dei delegati di ciascun comune, il quale in adunanza consiliare di primavera nomina i propri delegati. Il mandato conferito ai delegati ha la durata di due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-8

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