Statuto›Capo III
Art. 14
In vigore dal 11 set 1888
In prima convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri.
In seconda convocazione qualunque numero è legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-14