StatutoCapo III

Art. 22

In vigore dal 11 set 1888
Nella compilazione dei bilanci il consiglio stanzia in ciascun anno una somma per costituire un fondo di riserva destinato alle grandi riparazioni del Palazzo, o qualora queste non occorressero, all'aumento del capitale. Le somme assegnate al fondo di riserva saranno annualmente depositate presso quell'istituto di credito, che, a giudizio del consiglio, meriti la preferenza sotto il rapporto, tanto delle garanzie, quanto degli interessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-22

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