Statuto›Capo VII
Art. 29
In vigore dal 11 set 1888
I figli di famiglie Sabine, nati accidentalmente fuori del territorio Sabino, sono considerati come Sabini, per gli effetti del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-29