Statuto›Capo VII
Art. 34
In vigore dal 11 set 1888
Il conferimento delle pensioni è fatto di regola secondo l'assegnamento della tabella A, mantenendo separate le pensioni universitarie da quelle per gli studii secondarii. Quando però nel mandamento il numero delle pensioni sia inferiore, per una classe, al numero dei concorrenti, o sia superiore per l'altra, la somma che rimane disponibile per la prima dovrà essere erogata a beneficio dei concorrenti per la seconda, mantenuta sempre la riserva stabilita nel seguente .
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