Statuto›Titolo IX
Art. 57
In vigore dal 26 apr 1888
Per circostanze straordinarie e quando lo richieda l'interesse della cassa, il consiglio potrà impiegare una parte non maggiore del 40% dei fondi disponibili in acquisto di titoli non compresi sotto la lettera d, dell', e semprechè si tratti o di titoli comunali o di cambiali di comuni o altri solidi enti morali, con scadenza non maggiore di un'anno. La relativa deliberazione del consiglio dev'essere adottata col concorso almeno o col suffragio di due terzi dei suoi componenti, e i motivi della deliberazione medesima dovranno rimanere specificati nel verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-57