Statuto›Titolo XI
Art. 60
In vigore dal 26 apr 1888
La cassa di risparmio trasmetterà annualmente al ministero di agricoltura, industria e commercio i suoi bilanci consuntivi debitamente approvati, e la situazione dei conti alla fine di ogni periodo di tempo minore di un'anno quale sarà fissato dal ministero stesso.
Il consiglio di amministrazione provvede altresì che gli impiegati della cassa agevolino in tutto ciò che da loro dipende le ispezioni che possono essere ordinate dal ministero suddetto.
La cassa di risparmio terrà permanente affisso in modo visibile al pubblico, nel luogo di sua residenza, una copia del suo statuto, e dei suoi atti costitutivi, come pure una copia del suo ultimo bilancio consuntivo annuale, e dell'ultima situazione dei suoi conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-60