Statuto›Titolo XIII
Art. 65
In vigore dal 26 apr 1888
I cambiamenti che si giudicasse opportuno portare allo statuto, devono, prima di essere sottoposti all'approvazione governativa, ottenere la sanzione della Società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-65