Statuto›Titolo XII
Art. 61
In vigore dal 26 apr 1888
Gli avanzi annui che si verificheranno nell'amministrazione della cassa, non saranno mai divisibili tra i soci, serviranno per 85% a maggiormente garantire i depositanti ed a promuovere, ulteriormente i vantaggi che lo stabilimento offre al pubblico nelle diverse attinenze del proprio servizio, e per 10% si cumuleranno in un conto corrente fruttifero intitolato Fondo di Beneficenza, il quale poi dovrà erogarsi quando e come la Società crederà opportuno, per creare o dotare un istituto stabile di beneficenza in Pescia.
I restanti 5% potranno distribuirsi annualmente dal consiglio in sussidi a istituzioni di beneficenza o a Società operaie per pensioni alla vecchiaia a norma di regolamento da proporsi dal consiglio ed approvarsi dall'assemblea.
Non potrà però farsi la distribuzione dei detti 5% finché il fondo di riserva non abbia raggiunto la proporzione di 1/10 dei depositi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-61