Statuto›Titolo XIII
Art. 62
In vigore dal 26 apr 1888
Il presente statuto sarà preso periodicamente in esame ogni dieci anni innanzi al consiglio di amministrazione, che sarà in funzione tempo per tempo costituito in commissione di revisione coll'aggiunta di tutti i soci che durante il decennio avranno coperta una qualsiasi carica sociale.
Ogni modificazione portata al presente statuto non potrà avere effetto se non dopo avuta l'approvazione governativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-62