StatutoTitolo X

Art. 58

In vigore dal 26 apr 1888
La Società sulla proposta del consiglio, potrà instituire in alcuni centri di Valdinievole delle agenzie o uffizi di incasso, o di pagamento, sotto la dipendenza e per conto della cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-58

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