Statuto›Titolo VIII
Art. 53
In vigore dal 26 apr 1888
Le variazioni ai regolamenti le quali rendano meno favorevoli le condizioni fatte ai depositanti, non sono applicabili che dopo un mese dalla data della pubblicazione del manifesto col quale ne viene data notizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-53