Statuto›Titolo VIII
Art. 49
In vigore dal 26 apr 1888
I danari versati a titolo di deposito sono annotati sopra libretti di deposito.
I depositi sono disponibili o non disponibili.
I depositi non disponibili sono quelli che sono fatti per un'epoca non minore di sei mesi o di un'anno, o da ritirarsi previa una disdetta anticipata di sei mesi o di un'anno.
I disponibili saranno esigibili a vista o previa disdetta non maggiore di giorni 15.
I depositi disponibili saranno ritirati e pagati con mandati a libretto a madre e figlia (cheques) all'ordine del depositante.
Il consiglio d'amministrazione determina l'interesse sopra i depositi che dovrà essere sempre minore dell'interesse sopra i risparmi e decrescente sopra i depositi a più corta scadenza e su quelli disponibili con disdetta o a vista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-49