StatutoTitolo VIII

Art. 50

In vigore dal 26 apr 1888
I modi e i tempi per versare, per disdire e per ritirare tanto i risparmi quanto i depositi, i limiti massimo e minimo dei versamenti, quelli delle restituzioni sulla semplice domanda o con precedente disdetta, i modi e i termini nei quali si accredita il frutto ai ricorrenti, ed in generale quanto altro si riferisce agli impegni della cassa verso i depositanti, è soggetto alle norme, tracciate nel regolamento interno di amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti per quanto concerne la emissione dei duplicati si seguiranno le norme contenute nella legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo