StatutoTitolo IX

Art. 55

In vigore dal 26 apr 1888
La Società potrà deliberare: a) L'associazione della cassa con altre casse di risparmio per l'esercizio del credito fondiario e agricolo con l'emissione delle cartelle, salvo l'approvazione del Governo; b) L'associazione della cassa con altre casse di risparmio per il pagamento reciproco dei risparmi e depositi o altre operazioni di riscossioni e pagamenti; c) Il concorso alle operazioni di piccoli prestiti agli operai esercitate da Società operaie o da banche cooperative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-55

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