Statuto›Titolo IX
Art. 56
In vigore dal 26 apr 1888
Le norme da seguirsi per ciascuna specie dei suddetti impieghi, i quali tutti sono semplicemente facoltativi per parte degli amministratori sono determinate dal regolamento interno di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-56