Statuto›Titolo VIII
Art. 52
In vigore dal 26 apr 1888
Le principali condizioni che interessano i ricorrenti vengono riportate a stampa tanto sugli uni che sugli altri libretti; però qualunque variazione che s'introduca in dette condizioni è applicabile anche ai libretti emessi già per lo avanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-52