Statuto›Titolo XIII
Art. 69
In vigore dal 26 apr 1888
Le deliberazioni della commissione di revisione dei regolamenti sono operative di per loro a datare da un mese dopo la loro pubblicazione, e devono essere prese col concorso di tanti voti favorevoli che raggiungano la metà più uno dei suoi membri.
Quando per una risoluzione manchi uno o due voti può essere riproposta in una successiva adunanza più numerosa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-69