Statuto›Titolo XIV
Art. 73
In vigore dal 26 apr 1888
Solamente circostanze di forza maggiore potranno determinare lo scioglimento della Società, il quale per conseguenza non potrà mai dipendere dalla libera volontà dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-73