Statuto›Titolo XV
Art. 75
In vigore dal 26 apr 1888
Sono conservati tutti i soci attuali, e non si potrà procedere a nuove nomine, finché il numero non sia ridotto a quello di 60 stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-75