Statuto›Titolo XIII
Art. 72
In vigore dal 26 apr 1888
Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche ai libretti già emessi per lo avanti e vengono trascritte letteralmente su quelli che si emettono in seguito, per modo che acquistano un carattere quasi contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-72