Statuto›Titolo XIII
Art. 68
In vigore dal 26 apr 1888
Quando una proposta non sia vinta in queste ultime condizioni per mancanza di uno o due voti, non s'intende per questo rigettata, ma solamente rinviata ad una adunanza successiva più numerosa.
Tutti i regolamenti menzionati nel presente statuto sono pure sottoposti a periodica revisione ogni cinque anni innanzi al consiglio di funzione aumentato di tutti i soci che hanno coperta durante il quinquennio una qualsiasi carica sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-68